GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Il GARANTE contribuisce a tutelare il rispetto e l’attuazione dei Diritti degli Infanti e Adolescenti di tutto il territorio di Livorno, vigila a livello cittadino sull’applicazione della CONVENZIONE ONU su Diritti del Fanciullo.

Il GARANTE E’ AUTORITA’ INDIPENDENTE che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi  Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

INFORMAZIONI

SEDE LEGALE E OPERATIVA: COMUNE DI LIVORNO, Via delle Acciughe, 5

PERSONA DI RIFERIMENTO: (Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Livorno)

TELEFONO: 0586 820117

E-MAIL: garanteinfanzia@comune.livorno.it

FASCIA DI ETA’: da 0 a 18 anni

ATTIVITA’ INCLUSIVA: SI

FUNZIONI DEL GARANTE

a. Vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, dall’omologo Garante Regionale con Legge Regionale n. 26 del 1.3.2010, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Livorno;

b. Contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: • non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; • migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; • diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; • partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c. Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella città di Livorno, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Livorno;

d. Promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e. Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

f. Segnala all’Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d’età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l’obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all’Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);

g. Segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;

h. Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

i. Può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Livorno emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

j. Può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;

l. Segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

m. Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con Legge reg. 26/2010;

n. Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.